L’adeguamento al recente D.Lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede la predisposizione di un documento principale, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), di valutazioni tecniche specifiche (relazioni) dei rischi censiti nel DVR, di corsi di formazione.
Nello specifico, parlando di una Farmacia, le attività da svolgere per la sicurezza sul lavoro sono:

  • Il datore di lavoro deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi “R.S.P.P”. (che può essere egli stesso o un consulente esterno) ai sensi dell’art. 17 del d.lgs 81/08;
  • Eseguire una valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 e 29 del d.lgs 81/08;
  • Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 81/08;
  • Designare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 81/08;
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 81/08;
  • Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico  ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 81/08;
  • Informazione, formazione e addestramento degli operatori per la sicurezza sul lavoro di cui agli articoli ai sensi dell’art. 18, 36 e 37 del d.lgs 81/08; numero ore totali pari a 8 per singolo lavoratore;
  • Valutazione del rischio chimico ai sensi dell’art. 223 e seguenti del d.lgs 81/08;
  • Valutazione dello stress lavoro correlato ai sensi dell’art. 28 del d.lgs 81/08;
  • Valutazione del rischio incendio ai sensi del d.m. 10/03/98;
  • Redazione del piano di emergenza ed evacuazione ai sensi del d.m. 10/03/98 (solo se num. dipendenti pari o superiore a 10);

Il nostro metodo per la sicurezza sul lavoro
I nostri consulenti si recano dal cliente per effettuare la presa dei dati necessari per la predisposizione di tutti i documenti richiesti.
A lavoro ultimato spediamo i documenti cartacei ai nostri clienti, i quali non dovranno far altro che apporre le firme necessarie ove richiesto e conservare con ordine e cura i documenti presso la propria azienda.
Durante la consulenza acquisiamo tutte le date dei corsi di formazione già sostenuti e li riportiamo, insieme a tutte le altre scadenze, in una scheda elettronica personale del cliente, che ci permette di tenere sotto controllo la sua situazione. Periodicamente, come per il servizio relativo alla privacy, monitoriamo i nostri clienti, per avvisarli di eventuali attività in scadenza o per informarli di aggiornamenti normativi.
Siamo sempre a disposizione per consulenza telefonica, in modo che i nostri clienti si sentano rassicurati e seguiti.
Il cliente si dimentica di tutte le scadenze e si concentra sul proprio lavoro. Alla sicurezza sul lavoro pensiamo noi.

Impianto elettrico secondo la sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro prevede l’obbligatorietà del progetto elettrico se l’azienda (anche la Farmacia) ha + di 200 mq di superficie, se ha una potenza installata superiore ai 6 Kw, se possiede apparecchiature elettromedicali collegate alla struttura.
Certificato di conformità
Il certificato deve essere presente in tutte le aziende (anche in Farmacia) e deve essere richiesto per qualsiasi manutenzione significativa eseguita successivamente alla predisposizione dell’impianto elettrico.
Denuncia impianto di messa a terra: l’impianto elettrico, terminata la sua realizzazione, deve essere denunciato entro 30 giorni dal rilascio del certificato di conformità.
Verifica impianto di messa a terra (Dpr 462/2001) può essere eseguita esclusivamente da un Ente notificato, con le seguenti periodicità:
– Ogni 5 anni: per tutte le Farmacie ordinarie;
– Ogni 2 anni: per le Farmacie soggette al CPI, o qualora abbiano elettromedicali collegati alla struttura.

La formazione per la sicurezza sul lavoro

Formazione per i lavoratori
Durata: 8 ore.
– Modulo 1: formazione generale, 4 ore, anche in FAD.
– Modulo 2: formazione specifica, 4 ore, solo in presenza.
Aggiornamento: ogni 5 anni, 6 ore, anche in FAD.
Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 € a 5.200 €.*
Formazione per il Datore di lavoro
Durata:16 in presenza.
Aggiornamento: ogni 5 anni, 6 ore, anche in FAD.
Sanzioni: da 3 a 6 mesi (art. 34), o ammenda da 2.500 € a 6.400 €.*
*Di norma, si applica una sanzione pari ad ¼ del massimale di riferimento.

Formazione antincendio
<Durata: in base alla classificazione del rischio di incendio, D.M. 10/03/98
– Rischio basso: 4 ore in aula o tramite FAD;
– Rischio medio: 8 ore in aula;

– Rischio alto: 12 ore in aula con esame dei vigili del fuoco.
Aggiornamento: ogni 3 anni,
– Rischio basso: 2 ore anche in FAD;
– Rischio medio: 4 ore solo in presenza.
Sanzioni:
arresto da 2 a 4 mesi (art. 46), o ammenda da 1.200€ a 5.200 €. *
*Di norma, si applica una sanzione pari ad ¼ del massimale di riferimento.

Formazione 1° soccorso
Durata: 12 ore, solo in presenza.
Aggiornamento: ogni 3 anni, 4 ore, solo in presenza.
Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi (art. 45) o ammenda da 750 € a 4.000 €.*
Formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Durata: 32 ore, anche in FAD.
Aggiornamento: ogni anno, 4 ore, anche in FAD.
Sanzioni: per mancata  consultazione  del RLS nella elaborazione del D.V.R. ammenda da 2.192,00 € a 4.384 € inoltre per mancata formazione del RLS ammenda da 1.315 € a 5.699 €.
*Di norma, si applica una sanzione pari ad ¼ del massimale di riferimento.

Richiedi informazioni sul Servizio Sicurezza sul Lavoro
#sicurezzasullavoro

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